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Focolaio di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità in Provincia di Verona

22.10.2021
Nota del Ministero della Salute
Oggetto: Focolaio di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità in Provincia di Verona. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale.

Facendo seguito alla nota 0023818-15/10/2021-DGSAF-MDS-P con la quale sono state fornite indicazioni operative per il rafforzamento delle misure di biosicurezza e sorveglianza a livello nazionale si fa presente quanto segue.

Il recente focolaio a bassa patogenicità del sottotipo H5N1 confermato il 15 ottobre u.s. nella provincia di Ferrara, nonché il focolaio di H5N1 ad alta patogenicità confermato il 19 ottobre u.s. in un allevamento di tacchini in provincia di Verona in una zona ad alta densità di allevamenti (DPPA), confermano quanto già evidenziato nel parere recentemente espresso dall’EFSA circa il persistere della circolazione di virus influenzali ad alta e bassa patogenicità nel territorio europeo sia in volatili domestici sia selvatici.

L’attuale situazione epidemiologica evidenzia quindi un chiaro aumento del rischio di introduzione di virus dell’influenza aviaria nella popolazione avicola domestica e pertanto la necessità di mettere in atto appropriate ed efficaci misure atte a ridurre tale rischio.

Ciò premesso e fino a nuova disposizione della scrivente Direzione generale si dispone quanto segue:

1) Sull’intero territorio nazionale si ribadisce l’obbligo per chiunque detenga volatili di segnalare all’azienda ASL competente per territorio i sospetti di influenza aviaria riferibili a comparsa di sintomatologia clinica, aumenti della morbilità o della mortalità o variazioni significative dei parametri produttivi con particolare riferimento a produzione giornaliera di uova, consumo giornaliero di mangime e/o di acqua, in applicazione a quanto previsto dal Reg. CE 429/2016 e atti delegati. In tali situazioni, i Servizi veterinari della ASL devono conferire al laboratorio diagnostico (IZS) competente per territorio un set di campioni standard per i test virologici o sierologici descritto dal dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 0023818-15/10/2021-DGSAF-MDS-P.

2) Nelle zone A e B definite nell’Accordo Stato Regioni rep. 125, del 25 luglio 2019 di cui alla nota DGSAF prot. n. 29049 del 20 novembre 2019 dovranno essere effettuati nei tacchini da carne e nelle ovaiole a fine ciclo destinate al macello una visita clinica entro le 96 ore precedenti il primo carico e il prelievo di 20 tamponi tracheali e 20 campioni di sangue per capannone (fino ad un massimo di 60 per allevamento distribuiti uniformemente nei vari capannoni) nelle 96 ore precedenti il primo carico per esami virologici e sierologici. Se il carico dura più giorni, i prelievi dovranno essere ripetuti ogni 72 ore. Questa attività può essere svolta anche con il supporto dei veterinari della filiera.

3) Sospensione della pratica di utilizzo quali richiami vivi dei volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nelle Zone A e B definite nell’Accordo Stato Regioni rep. 125, del 25 luglio 2019 di cui alla nota DGSAF prot. n. 29049 del 20 novembre 2019, e successive modifiche. Si precisa che gli animali dovranno rimanere presso il luogo di utilizzo o di detenzione e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario competente per territorio.

4) Sospensione del rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna nelle Zone A e B o provenienti dalle Zone A e B definite nell’Accordo Stato Regioni rep. 125, del 25 luglio 2019 di cui alla nota DGSAF prot. n. 29049 del 20 novembre 2019. In deroga alla sospensione di cui sopra, le Autorità competenti locali potranno autorizzare tale pratica dopo un’attenta analisi del rischio con l’individuazione dei territori idonei al rilascio della selvaggina escludendo le DPPA e alle condizioni di cui all’articolo 4, comma 4, lettera g) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE.

5) La concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali nelle Zone A e B definite nell’Accordo Stato Regioni rep. 125, del 25 luglio 2019 di cui alla nota DGSAF prot. n. 29049 del 20 novembre 2019 può essere autorizzata dall’autorità competente locale esclusivamente a condizione che tali eventi siano organizzati e gestiti secondo specifiche misure di biosicurezza che riducano al minimo il rischio di diffusione del virus da volatili eventualmente infetti ad altri uccelli.

6) Devono essere rafforzate le attività di vigilanza sanitaria presso i mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali che prevedono concentrazione di pollame e altri volatili in cattività con particolare riferimento alla verifica delle aziende di origine e di destinazione degli animali partecipanti a tali eventi.

Sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’Influenza aviaria e dei risultati dei controlli effettuati a seguito dei recenti focolai di LPAI e HPAI potranno essere emanate nei prossimi giorni ulteriori disposizioni.



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