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Gazzetta Ufficiale: modifica agli articoli 18 e 31 della Legge n. 157 del 1992

10.10.2023

È pubblicata in Gazzetta Ufficiale la modifica agli articoli 18 e 31 della Legge n. 157 del 1992.

«Art. 11 -bis (Modifiche all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157). — 1. All’articolo 18 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1. L’autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori” sono sostituite dalle seguenti: “Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1 -bis e 3 e con l’indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui all’articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali del le diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:“4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l’articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

Art. 11 -ter (Modifica all’articolo 31 della legge1 1 febbraio 1992, n. 157). — 1. All’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 -bis . Chiunque, nell’esercizio dell’attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a
rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in
metallo, uguale o superiore all’1 per cento in peso, all’interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1 -ter . Ai fini dell’applicazione del comma 1 - bis , sono qualificate zone umide le seguenti:
a) zone umide d’importanza internazionale riconosciute e inserite nell’elenco della Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
c) zone umide ricadenti all’interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1 -quater . La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1 -bis al fine di svolgere attività diverse dall’attività di tiro”».



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