Decisione della Sezione IV del TAR Lombardia - Milano in materia di immissioni di fauna ittica.
Decisione della Sezione IV del TAR Lombardia - Milano in materia di immissioni di fauna ittica.
Si tratta della prima decisione in materia, nella quale il Giudice Amministrativo ha tenuto in considerazione la nuova formulazione della Costituzione, riformata con L. cost. n. 1/2022:
«In ogni caso, la necessità di preservare gli habitat naturali nella loro condizione originaria al fine di non arrecare (o limitare) danni irreversibili alla fauna e alla flora selvatiche locali, risulta una ragione assolutamente valida e non contestabile, avuto riguardo al preminente rilievo del bene “ambiente”, riconosciuto in modo espresso anche a livello costituzionale a seguito della riforma entrata in vigore in data 9 marzo 2022 (“[La Repubblica] Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”: art. 9, terzo comma, primo periodo, Cost., come modificato con Legge costituzionale n. 1 del 2022).»