Con la Sentenza n. 104/2023 del TAR Marche è stato respinto il ricorso degli animal-ambientalisti.
Con la Sentenza n. 104/2023 del TAR Marche è stato respinto il ricorso degli animal-ambientalisti (salvo le due giornate aggiuntive di caccia nei mesi di ottobre e novembre ridotte a una), e sono stati affermati principi di assoluto interesse, quali la genericità dei pareri resi annualmente dall’Ispra; la prevalenza delle motivazioni recate dal calendario venatorio rispetto al parere dell’Ispra; l’obbligo per gli ambientalisti di confutare specificamente le motivazioni della Regione, non limitandosi solo ai rilievi dell’Ispra; la conformità del comma 1 dell’art. 18 L. 157/1992 al principio di precauzione, senza alcun pericolo di confusione e di perturbazione tra le specie.