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Sentenza TAR Marche. I pareri dell’ISPRA sono generici e non devono prevalere sul calendario venatorio

16.02.2023

Con la Sentenza n. 104/2023 del TAR Marche è stato respinto il ricorso degli animal-ambientalisti.

Con la Sentenza n. 104/2023 del TAR Marche è stato respinto il ricorso degli animal-ambientalisti (salvo le due giornate aggiuntive di caccia nei mesi di ottobre e novembre ridotte a una), e sono stati affermati principi di assoluto interesse, quali la genericità dei pareri resi annualmente dall’Ispra; la prevalenza delle motivazioni recate dal calendario venatorio rispetto al parere dell’Ispra; l’obbligo per gli ambientalisti di confutare specificamente le motivazioni della Regione, non limitandosi solo ai rilievi dell’Ispra; la conformità del comma 1 dell’art. 18 L. 157/1992 al principio di precauzione, senza alcun pericolo di confusione e di perturbazione tra le specie.



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