DIRIGENTE DELL’ UNITÀ ORGANIZZATIVA
Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico – Venatorie
DECRETA
1. di prevedere, per la stagione venatoria 2021-2022: una riduzione del prelievo per le specie Tortora selvatica (Streptotelia turtur), Moretta (Aythya fuligula) Moriglione (Aythya ferina), Pavoncella (Vanellus vanellus), Combattente (Calidris pugnax), Allodola (Alauda arvensis), Quaglia (Coturnix coturnix), per il territorio di competenza regionale ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, come segue:
- per il Moriglione la sospensione del prelievo come previsto nella nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prot. n. 0039696 del 28 maggio 2020 e indicato nel parere ISPRA;
- per il Combattente la sospensione del prelievo venatorio come indicato nel parere ISPRA;
- per l’Allodola un prelievo secondo quanto indicato nelle opzioni previste dal “Piano di gestione nazionale dell’Allodola” ovvero:
• prelievo venatorio dal 2 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021;
• carniere massimo per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
• gli abbattimenti fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per un cacciatore;
- per la Tortora selvatica quanto segue:
• per la stagione venatoria 2021-22 un carniere complessivo regionale pari al 50% della media del prelievo stagionale del periodo 2013-2018, per un totale di 1.110 capi;
• un carniere giornaliero di 5 capi per cacciatore e un carniere stagionale di 10 capi per cacciatore;
• che ogni cacciatore che preleva esemplari di Tortora selvatica provveda giornalmente a comunicare via e-mail alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, all’indirizzo faunisticovenatorio@regione.lombardia.it, l’avvenuto abbattimento, indicando il numero dei capi abbattuti e l’ATC o il CAC dove è stato effettuato il prelievo;
• che la Direzione Generale Agricoltura attraverso il monitoraggio giornaliero del numero di capi abbattuti verifichi che non venga superato il carniere complessivo regionale e che proceda ad informare tutti i soggetti interessati non appena la quota di capi previsti sia pari all’80 % del carniere stagionale, mediante comunicazioni sul portale regionale www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale, e a bloccare il prelievo mediante specifico provvedimento di sospensione al raggiungimento della quota stagionale consentita;
• di prevedere un rafforzamento del sistema di controllo sul rispetto del carniere giornaliero e dell’avvenuta comunicazione di abbattimento tramite e-mail da parte del singolo cacciatore alla Direzione Generale Agricoltura, attraverso l’azione della vigilanza condotta dalla Polizia provinciale competente per territorio, anche attraverso l’applicazione di tutti i procedimenti sanzionatori previsti dalla L. 157/92 e dalla l.r. 26/93;
• che i dati di prelievo verranno resi disponibili alle Polizie Provinciali;
- per la Moretta un prelievo massimo per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e 20 stagionali;
- per la Pavoncella un prelievo massimo per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e 10 stagionali nel periodo tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- per la Quaglia un prelievo massimo per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e 20 stagionali nel periodo tra la terza domenica di settembre ed il 15 novembre;
- per la specie Merlo il mantenimento del carniere come previsto dall’art. 2 della l.r. 17/04;
2. di prevedere per le specie: Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, Cesena, Tordo sassello e Beccaccia, il prelievo sino al 31 gennaio 2022;
3. di stabilire che il presente atto sia immediatamente esecutivo;
4. che le prescrizioni di cui al Decreto relativo alla valutazione d’incidenza n. 10435 del 29.07.2021 siano recepite e applicate durante la stagione venatoria 2021/2022 nei siti Natura 2000, inclusi nel territorio di competenza regionale ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi www.agricoltura.regione.lombardia.it.